Cronaca

Torre del Greco. Carabinieri controllano 17 scuole: 8 genitori denunciati

Indagine da parte dei Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco che hanno controllato 17 istituti scolastici. L’operazione è inserita nell’ambito dei controlli sulla dispersione scolastica. I militari dell’Arma hanno infatti accertato che diversi studenti non frequentavano la scuola dell’obbligo e per questo motivo hanno provveduto a denunciare 8 genitori, in quanto figli non si recavano a scuola.

In 9 diversi casi è scattata la segnalazione all’autorità Comunale di inadempienza dell’obbligo scolastico, al fine di attivare le procedure di cui all’art. 114  del d.lvo 297/94.

Cose prevede l’articolo 114?

Di seguito riportiamo l’articolo del decresto legislativo numero 297 del 1994, infranto dai genitori denunciati e segnalati all’autorità comunale:

1. Il sindaco ha l’obbligo di trasmettere ogni anno, prima della riapertura delle scuole, ai direttori didattici l’elenco dei fanciulli che per ragioni di età sono soggetti all’obbligo scolastico, con l’indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci.
2. Iniziato l’anno scolastico, l’elenco degli obbligati è confrontato con i registri dei fanciulli iscritti nelle scuole al fine di accertare chi siano gli inadempienti.
3. L’elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell’autorità scolastica, affisso nell’albo pretorio per la durata di un mese.
4. Trascorso il mese dell’affissione di cui al comma 3, il sindaco ammonisce la persona responsabile dell’adempimento invitandola ad ottemperare alla legge.
5. Ove essa non provi di procurare altrimenti l’istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l’assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall’ammonizione, il sindaco procede ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale. Analoga procedura è adottata in caso di assenze ingiustificate durante il corso dell’anno scolastico tali da costituire elusione dell’obbligo scolastico.
6. Si considerano giustificate le assenze dalla scuola di cui all’articolo 17, comma 4, della legge 22 novembre 1988, n. 516 e all’articolo 4, comma 4, della legge 8 marzo 1989 n. 101.

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