Acerra. Poca trasparenza sul sito del Comune: ecco cosa manca

Acerra. Qualche anno fa, quando alla guida della città c’era già il sindaco Raffaele Lettieri, in seguito ad alcuni scandali sull’assenteismo, si pensò di cambiare le porte degli uffici, aggiungendovi dei vetri, cosicché tutti potessero vedere cosa succedeva all’interno. Una scelta votata alla trasparenza. La stessa trasparenza che nel corso degli anni è mancata sul sito del Comune di Acerra, per esempio riguardo le commissioni consiliari. La situazione adesso è però ancora più grave visto che mancano atti e documenti che dovrebbero essere invece pubblicati sul sito ufficiale del Comune. E vi spieghiamo anche il perchè.

Il decreto legislativo

Nel 2013, in seguito all’introduzione del Decreto Legislativo numero 33, si obbligavano le amministrazioni comunali a pubblicare una serie di dati concernenti i titolari degli incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo. Tra questi vi sono naturalmente i membri della Giunta Comunale e del Consiglio. I documenti da rendere pubblici sono nello specifico questi:

a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche’ le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.

La situazione ad Acerra

Sul sito del comune di Acerra effettivamente esiste una sezione “Amministrazione trasparente“, ma basta cliccare sulla voce “Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo“, per notare che qualcosa non va.

Per quanto riguarda i membri della Giunta si nota infatti che mancano alcuni curricula e che i dati relativi alla Situazione patrimoniale e ai Redditi sono fermi al 2017 e in alcuni casi mancano anche quelli del 2015 e del 2016.

Se si da uno sguardo ai dati dei consiglieri la situazione è ancora peggiore. Per nessuno di essi è pubblicato il curriculum, e i dati relativi a Patrimoniale e Redditi sono fermi al 2016 e solo in alcuni casi sono pubblicati quelli del 2017.

I compensi

Secondo quanto prevede il decreto legislativo del 2013 dovrebbero essere pubblici anche i dati relativi ai compensi ottenuti con i gettoni di presenza per la presenza nelle commissioni consiliari e nelle sedute di Consiglio Comunale. In questo caso l’aggiornamento, che solitamente dovrebbe essere periodico è fermo al mese di Ottobre 2018 per i consiglieri e a quello di Novembre 2018 per i membri della Giunta (clicca qui per constatarlo di persona). Quindi da circa un anno non viene aggiornato.

Insomma la trasparenza non è di casa sul sito ufficiale del Comune. 

Le sanzioni

Una situazione che inoltre potrebbe essere sanzionata. Proprio sul sito del comune di Acerra troviamo anche la sezione relativa alla sanzioni.

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di  imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall’autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n.689.

 

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